Tra le importanti novità che hanno accompagnato la nascita della Repubblica italiana una posizione fondamentale riveste la scelta a favore di una Costituzione «rigida». La rigidità della nuova Carta fondamentale ha un senso profondo: comporta che le regole in essa contenute si pongono alla sommità dell’ordinamento, e non ammette che altre norme – tutte di livello subordinato rispetto ad essa – possano disporre in maniera difforme ai principi e alle procedure fissati nel testo che, dal 1948 in avanti, viene considerato il «patto» che fonda la convivenza della comunità nazionale. Il «patto» inteso quale somma e orizzonte di valori condivisi, a partire dai quali la società e le istituzioni vogliono compiere quel cammino di avanzamento e progresso umano, che ha come fine ultimo il pieno sviluppo della personalità di ciascuna persona, a cui si riconosce pari dignità umana.
Una Costituzione così intesa è dunque da difendere nel tempo e dalle evoluzioni della cultura e delle idee che si diffondono nel corpo sociale e nella classe politica, se non in sintonia con lo spirito repubblicano.
Settant’anni di Corte costituzionale
Il sistema di difesa – ovvero questa natura rigida delle disposizioni costituzionali – deriva dal particolare procedimento per modificare le stesse e dall’esistenza di un’istituzione che svolge il compito di «guardiano». A questa seconda soluzione merita di essere rivolta l’attenzione, perché proprio in quest’anno si celebra il suo settantesimo compleanno, anche se la sua attivazione risale al 1955. La Corte costituzionale, non presente nell’ordinamento precedente retto dallo Statuto del 1848, costituisce elemento di vera e decisiva discontinuità perché presuppone un ordine gerarchico tra le fonti giuridiche e la Costituzione, e garantisce una vigilanza costante, tesa a impedire che regole create dai legislatori – il parlamento nazionale e i consigli delle Regioni – si pongano in contrasto con la visione valoriale e i meccanismi istituzionali recepiti nella Carta. Annullando, se accertasse la violazione di questi, le leggi che i legislatori hanno approvato. E dunque operando come un giudice, quale essa è: un giudice del tutto speciale, che si pronuncia su controversie di rango costituzionale.
Come ha potuto operare la Corte costituzionale dal 1956 ad oggi? Già la data di avvio del suo lavoro è indicativa di una fase di difficile composizione di lacerazioni nel sistema giuridico di nuova creazione. La ragione sta proprio in questa supposta «novità» del sistema giuridico, che in realtà scontava la faticosa operazione di emersione della cultura repubblicana: la persistenza di elementi culturali e di personale delle istituzioni che avevano ancora consistenti collegamenti con l’assetto precedente ha reso laborioso il cambio di passo, di cui la Corte costituzionale doveva rappresentare uno dei risultati più tangibili. In più anche la nuova classe politica nutriva una certa diffidenza nei confronti di un organo che avrebbe potuto pronunciarsi sull’attività del Parlamento, l’unica sede di produzione delle leggi che esisteva alle origini della Repubblica. Pertanto, solo dieci anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione i partiti politici hanno trovato l’accordo per la formazione di questo organo, i cui giudici dovevano essere personalità dalla competenza e dall’equilibrio riconosciuti da tutte le forze politiche.
La revisione profonda del patrimonio legislativo passato
L’apporto che questa istituzione ha dato nel corso della sua attività è stato imponente e, però, diverso nel tempo. Proprio la sua prima pronuncia ha rappresentato una sorta di manifesto: nella sent. n. 1 del 1956 si è assunta la competenza di sindacare tutta la legislazione – e in quel caso si trattava della legislazione in tema di pubblica sicurezza – compresa quella precedente all’esperienza repubblicana; e ha altresì stabilito che anche le norme c.d. «programmatiche» sono norme giuridiche a tutti gli effetti, respingendo così il tentativo di interpretare una parte della Costituzione – quella che enuncia obiettivi da realizzare ad opera del legislatore – come non giuridicamente precettiva. Negli anni dal suo avvio fino a tutto il decennio successivo la Corte si è concentrata sullo smantellamento delle norme del regime fascista in contrasto con i principi repubblicani di eguaglianza e libertà: se si pensa al diritto di sciopero e alla libertà di stampa, si comprende lo sforzo titanico compiuto per il superamento della legislazione esistente e ancora applicata dal precedente periodo statutario, e che era tutta di impronta illiberale.
Negli anni Settanta, quando la legislazione conservatrice del passato era stata in buona misura annullata, la Corte si è dedicata allo smantellamento di quel corpo normativo che riguardava la materia sociale, e che si ispirava a valori di troppa conservazione di un ordine che andava mutando: è stata chiamata a pronunciarsi su temi etici e di costume, prendendo posizioni di rottura nei confronti di questioni dirompenti soprattutto per i rapporti all’interno della famiglia, ma anche nella realtà del lavoro. Si pensi a un insieme di decisioni che hanno contribuito a equilibrare le relazioni tra coniugi e con i figli, e a rimuovere trattamenti di vera discriminazione nei confronti della donna. In questo decennio la Corte ha dovuto confrontarsi anche con le richieste di referendum, che dal 1970 era stato finalmente disciplinato dal parlamento: concorrendo così al funzionamento di un istituto vitale per la caratura democratica dell’ordinamento.
Tra democrazia nazionale ed Europa
Nei due decenni successivi, che chiudono il secolo, grande opera di interpretazione è stata rivolta alla materia economico-finanziaria, per i suoi riflessi nei confronti dei diritti. La rivoluzionaria creazione dello Stato sociale, che poggia su diritti che «costano» – si pensi all’istruzione, alla salute, alla previdenza – ha dovuto fare i conti con la limitatezza delle risorse. La Corte ha dovuto effettuare operazioni di bilanciamento tra diritti dei cittadini e vincoli di finanza pubblica, tenendo conto anche della nostra partecipazione all’Unione europea, che sulle manovre finanziarie ha cominciato a esercitare una stretta vigilanza a partire dall’unificazione della moneta. Del resto fin dagli anni Ottanta, con la storica sent. n. 170 del 1984, la Corte costituzionale ha concorso a rafforzare l’integrazione tra l’ordinamento nazionale e quello europeo: da allora vige la regola che il diritto prodotto in Europa prevale su quello interno, purché non in conflitto coi principi cardine del sistema giuridico della nostra Repubblica.
In prosecuzione con questo indirizzo, nel nuovo millennio la giurisprudenza della nostra Consulta si integra in maniera crescente con quella della Corte europea dei Diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione. Le nuove questioni sottoposte al sindacato di tutte le Corti riguardano diritti «nuovi», a cui occorre dare risposte equilibrate e di coerente dialogo tra le diverse giurisdizioni.
Insomma, incessante è stato e continuerà a essere l’operato di questo particolare giudice, capace di incidere in maniera pregnante nei rapporti civili, economici e politici. Al punto che negli ultimi anni la sensazione è anche di sconfinamenti, talvolta, nell’ambito di competenza del legislatore. Così non deve avvenire, evidentemente: ma una sana presenza di stimolo, quasi di pungolo, nei confronti di un parlamento che spesso appare latitante e incapace di impegnarsi in discipline delicate ma necessarie – si pensi al fine vita e materie complesse quali l’ambiente, le tecnologie, la privacy – non può che rappresentare una salda salvaguardia dei valori repubblicani.
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