Nei giorni ventidue e ventitré marzo i cittadini saranno chiamati a decidere, mediante referendum, se accogliere o respingere le riforme che l’attuale governo ha promosso e che riguardano alcune modifiche all’ordinamento giudiziario e non, come erroneamente si vuole far credere, solo alla “separazione delle carriere dei magistrati”. Il maldestro tentativo di nascondere sotto quella breve, ma ambigua espressione, il vero fine che si vuole raggiungere lo si desume da una sentenza del 6 febbraio u.s. della Corte di Cassazione, provocata dalla richiesta di oltre cinquecentomila cittadini, la quale ha modificato il quesito referendario per cui nella scheda si leggerà: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».
Sono quindi ben sette gli articoli della nostra Carta costituzionale che, se approvati, modificheranno l’attuale sistema giudiziario e che, anche in presenza di casi incresciosi e anche disonorevoli, ha garantito una stabilità costituzionale finalizzata a una amministrazione della giustizia in armonia con i precetti costituzionali e a difesa dei diritti di ogni persona sia di razza, di religione e di opinioni politiche persona. Ma il popolo italiano vorrà correre il rischio di ignorare i pericoli cui si va incontro con questa azzardata riforma dell’ordinamento giudiziario – perché in effetti di questo si tratta – e poi rimpiangere il passato? Il quieta non movere in questo caso non ha un risvolto negativo né può qualificarsi come inerzia, bensì come invito alla prudenza e ad evitare rischi che potrebbero essere fonte di grossi guai. Valutare il tempo presente, carico di conflitti e agitato da motivazioni egoistiche e predatorie, è segno di avvedutezza e saggezza. Se si conosce o si paventa il pericolo non è prudente nascondersi, ma agire.
L’indipendenza della magistratura nella Carta Costituzionale
All’Assemblea costituente chi si occupò costantemente e diede un contributo significativo al tema della giustizia fu Piero Calamandrei, eminente giurista, antifascista e figura chiave del Partito d’azione. Ma sono anche da ricordare quelli del comunista Palmiro Togliatti, di Vittorio Foa del Partito d’azione, dei democristiani Giovanni Leone, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti e il socialista Leonetto Amadei. Degno di nota la circostanza che le norme sull’ordinamento giudiziario furono approvate da una larghissima maggioranza: 453 voti favorevoli e solo 56 contrari.
All’esito di un serrato dibattito fra le diverse posizioni ideologiche presenti nell’Assemblea costituente, prevalse il progetto presentato da Piero Calamandrei il quale rivendicava l’autonomia del potere giudiziario e l’indipendenza dell’intera magistratura, giudicante e requirente, grazie alla quale sarebbe stato realizzabile il conseguimento di una giustizia a garanzia dei diritti dei cittadini, e di tutti. Inoltre, sempre su proposta del Calamandrei, si decise che anche il pubblico ministero dovesse appartenere all’unico ordine giudiziario, sulla base di una comune cultura della giurisdizione, e fruire, pure in considerazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, della medesima garanzia di indipendenza dei giudici.
Nel settore penale una riforma radicale fu varata con legge ordinaria e senza scomodare la Costituzione. Come ministro di Grazia e giustizia il prof. Giuliano Vassalli, un giurista d’altri tempi e oggi da amaramente rimpiangere, diresse i lavori di riforma del codice di procedura penale, entrato in vigore nel 1989. Fu una riforma largamente sentita perché superava le ancora residue norme fasciste del vecchio codice e quindi non in armonia con i principi della Carta costituzionale. Il modello del nuovo codice fu infatti quello “accusatorio” che sostituì l’”inquisitorio”. Riteneva il Vassalli che la magistratura aveva un potere su quello legislativo desumibile dalla circostanza che “Fino adesso, in quaranta anni non c’è stata una legge in materia di giustizia che non sia stata ispirata e voluta dalla magistratura, la quale è diventata sempre più un corpo veramente corporativo” e anche dalla circostanza che “il ministro della Giustizia che entra al ministero è circondato esclusivamente da magistrati, i quali occupano tutti i posti del ministero, cioè dell’amministrazione centrale…” (da un’intervista rilasciata il 9 febbraio 1987). Sconcerta l’argomento secondo il quale sarebbero i magistrati a suggerire all’esecutivo come e quali leggi promulgare. Una tesi che oggi il Vassalli difficilmente potrebbe sostenere per l’emissione di norme talmente confuse, contraddittorie e pasticciate, da far insorgere una crisi di nervi e financo una dolorosa cefalea agli operatori del diritto. Tuttavia, l’eminente giurista non promosse la separazione istituzionale e ordinamentale delle carriere perché saggiamente, riteniamo, era convinto che, sia politicamente che costituzionalmente, quella riforma non era praticabile nel contesto dell’epoca. Riteneva, forse, che quelle argomentazioni non fossero giuridicamente fondate e in grado di giustificare una eventuale riforma?
Tentativi di riforma abortiti
Il primo successivo tentativo di riforma fu proposto, nell’aprile del 2011, dal governo Berlusconi. L’allora ministro della Giustizia, il siciliano Angelino Alfano, pomposamente dichiarò che quella riforma sarebbe stata “epocale”. Ma in effetti sotto questo fascinoso e irresistibile progetto si nascondevano interessati suggerimenti da parte di alcuni settori dell’avvocatura oltre e soprattutto dallo spasmodico desiderio di Silvio Berlusconi di liberarsi dei giudici da lui definiti «…matti, mentalmente disturbati, con turbe psichiche e antropologicamente diversi dal resto della razza umana». Questo progetto, oggi in gran parte ripreso dal governo Meloni con alcune modifiche, non andò in porto per la caduta del suo magnifico ideatore. Se fosse stato approvato, il principio della obbligatorietà dell’azione penale sarebbe stato irrimediabilmente compromesso, se non soppresso, in quanto non il pubblico ministero ma l’Ufficio del pubblico ministero avrebbe esercitato l’azione penale secondo criteri stabiliti da emanande norme.
Caduta nel nulla la proposta Alfano, nelle legislature successive non vi sono state progetti di riforma costituzionale bensì singole proposte presentate sia dall’Unione delle Camere penali che da singoli rappresentanti di partiti come Azione, Italia Viva, Forza Italia, Lega. Finalmente, quando si ritenne giunto il momento di dar vita a una riforma non tanto epocale ma capace di imprimere una svolta nei rapporti dei cittadini con la giustizia, è venuto fuori il progetto Meloni-Nordio il quale è talmente insidioso da nascondere quello che i precedenti tentativi di riforma cercavano, in un modo o in un altro, di raggiungere: l’esercizio dell’azione del pubblico ministero normata – ma più esattamente pilotata – dal potere esecutivo e/o legislativo.
Il modo con cui è stata approvata la proposta referendaria non ha precedenti perché è stata impedita una serena discussione tra le forze politiche presenti nel parlamento. Una fretta incomprimibile ha mandato in frantumi quella aurea regola democritica secondo cui qualsiasi cambiamento di norme di rango costituzionale deve essere sottoposto e discusso dai partiti politici che rappresentano il Paese. L’aver escluso, nella discussione di approvazione del quesito referendario, l’apporto di chi avrebbe potuto contribuire a migliorare il testo è stato un segnale che potrebbe interpretarsi come il primo timido passo al superamento del sistema e delle libertà democratiche garantite e protette dalla nostra Carta costituzionale e alla cui elaborazione e promulgazione parteciparono tutti i partiti e, particolarmente, il Pci, la Dc, il Psiup, il Pli, il Pri e il Pda,
Perché sostenere il no
Bisogna riconoscere che i promotori della riforma non sono né personalità distintesi nel complicato e arduo studio del diritto con un curriculum idoneo e tale da giustificare la proposta, né quelle capacità dialettiche che si richiedono in chi, con onestà e schiettezza d’animo, intende discutere con chi dissente o diversamente argomenta. Basterebbero soltanto queste considerazioni per essere contrari a una simile proposta. Torna alla memoria ciò che Apelle, come riferisce Plinio il Vecchio, disse a quel calzolaio che criticava un particolare di un suo quadro: “ne sutor ultra crepidam”, come a dire: “il calzolaio deve fare il calzolaio!”
Senza voler elencare tutte quelle distorsioni che la nostra Costituzione patirebbe se venissero cancellate ben sette articoli che regolano il lavoro della magistratura, il vero scopo che si vuole raggiungere è quello di sottoporre l’attività inquirente, e di riflesso quella giudicante, al controllo del legislativo e/o esecutivo. In una recente conferenza stampa, quella del 5 febbraio 2006, il ministro Nordio a una domanda ha così risposto: «…chi controlla la polizia? Chi controlla la magistratura? Bella domanda, chi controlla la magistratura? Poiché non esiste un potere senza un controllo, è quello che cerchiano di introdurre con la riforma costituzionale”. Ma vi è anche il rischio che il pubblico ministero, nella sua normale attività investigatrice, non potrebbe più servirsi della polizia giudiziaria (così come auspicato dal ministro Tajani in un intervento del 25 gennaio 2026). E a chi spetterebbe un simile potere tanto delicato quanto strategico nell’individuare e perseguire qualsiasi tipo di reato, compresi quelli consumati dai cosiddetti “colletti bianchi”? Che dire poi della composizione dei due ipotizzati Csm e dell’Alta corte disciplinare che avverrà tramite sorteggio? In cui un terzo dei componenti laici sarà di derivazione politica e nominati tramite sorteggio?
È senz’altro da condividere il giudizio del prof. Gustavo Zagrebelsky secondo cui bisognerebbe votare “NO” perché la proposta referendaria è stata “presentata subdolamente come la riforma della giustizia, mentre è tutt’altra cosa. In realtà è una rivalsa di certa politica contro certa magistratura per spostare gli equilibri costituzionali a favore dell’impunità della prima e a danno dell’autonomia e dell’indipendenza della seconda”. Questo reale pericolo era già stato denunciato da Piero Calamandrei secondo cui: “Quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra”.

