Sono tra i convinti sottoscrittori dell’Appello che molti tra i costituzionalisti del nostro paese – ormai quasi 200 le firme ottenute – hanno rivolto alle forze politiche e all’opinione pubblica perché sia ascoltata la voce allarmata di Liliana Segre. La senatrice a vita, nel corso del dibattito che si è tenuto un mese fa in Senato – quando era in discussione il disegno di legge governativo (peraltro blindato nei capisaldi essenziali), che il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha battezzato come la «madre di tutte le riforme» – ha denunciato gravi incombenti pericoli.
Non è adesso indispensabile scendere nei dettagli ordinamentali del progetto anche tecnicamente difettosi e lacunosi, ma, se malauguratamente dovesse andare in porto, esso stravolgerebbe la nostra forma di governo. Ne cito solo alcuni: il vulnus al principio della separazione dei poteri che è da sempre garanzia fondamentale di uno Stato di diritto; il venir meno della centralità del Parlamento e il netto abbassamento del livello di rappresentatività democratica; la perdita di autorevolezza e di efficacia del ruolo del Capo dello Stato che diventerebbe soltanto il notaio di volontà politiche e amministrative deliberate altrove.
La proposta governativa, che ha già ottenuto il primo voto favorevole del Senato (sui quattro complessivi richiesti) è tuttavia non realizzabile, se non dopo che sia stata approvata una legge elettorale apposita. Quella che porrebbe il Parlamento al traino della elezione popolare diretta della o del premier. Oltre a ciò, la tanto decantata sovranità popolare si esprimerebbe ogni cinque anni, esaurendosi nella giornata dell’investitura diretta di un Capo.
Mancano ancora diversi mesi, anzi semestri, prima di arrivare alla stretta finale che probabilmente coinciderà con la fine della legislatura nell’autunno del 2027, preceduta verosimilmente dal referendum costituzionale.
Ma sin da ora è indispensabile che tutti comincino a prendere coscienza del fatto che, con la torsione autoritaria in progetto, siamo di fronte al più grande attentato alla forma di governo democratico-parlamentare che sia stato progettato, a partire dalla Costituzione repubblicana in poi.
La sentinella democratica, evocata da Dossetti 30 anni fa, deve perciò riprendere il suo compito di vigilanza, ammonimento e sostegno alla Carta nata dalla resistenza antifascista.
Enzo Balboni
Il testo dell’appello
La nostra Costituzione è un testo che va maneggiato con cura ed è naturale che quest’attenzione debba essere massima da parte di tutti i cittadini nel momento in cui il disegno di cambiamento investa i suoi punti chiave.
Non è frequente che i costituzionalisti, i cultori professionali della Carta, prendano posizione collettivamente sottoscrivendo pubblici appelli. Molti di loro sono più favorevoli a prese di posizione individuali, magari nello spazio più protetto delle aule universitarie o in audizioni o convegni.
Ci sono però dei momenti nella vita di un Paese nei quali il progetto di cambiamento delle regole fondamentali assume un significato preoccupante.
Sono questi i tempi nei quali alcune personalità di altissimo valore morale pur non essendo “addette ai lavori”, sentono la necessità di uscire allo scoperto per denunciare possibili pericoli.
Questo è quanto è avvenuto il 14 maggio di quest’anno, quando la Senatrice a vita Liliana Segre ha chiesto la parola per intervenire nel dibattito sul Premierato che si stava svolgendo nell’Aula del Senato.
Ascoltando quelle parole pronunciate con tanta autorevolezza, molti costituzionalisti e studiosi di diritto pubblico, anche i meno avvezzi a sottoscrivere appelli, hanno deciso non di prendere una posizione autonoma ma di mettersi al fianco di Liliana Segre.
Tutti i timori esposti nell’accorato intervento della Senatrice Segre sono fondati. La creazione di un sistema ibrido, né parlamentare né presidenziale, mai sperimentato nelle altre democrazie, introdurrebbe contraddizioni insanabili nella nostra Costituzione. Una minoranza anche limitata, attraverso un premio, potrebbe assumere il controllo di tutte le nostre istituzioni, senza più contrappesi e controlli. Il Parlamento correrebbe il pericolo di non rappresentare più il Paese e di diventare una mera struttura di servizio del governo, distruggendo così la separazione dei poteri. Il Presidente della Repubblica sarebbe ridotto ad un ruolo notarile e rischierebbe di perdere la funzione di arbitro e garante.
Di fronte a tutto questo anche noi – come la Senatrice – non possiamo e non vogliamo tacere.
Facciamo appello a tutte le forze politiche affinché prevalga l’interesse generale, si ascoltino gli allarmi che autorevolmente sono stati lanciati e si prevengano i pericoli. Finché siamo in tempo.
Firme:
1. Enzo Cheli (vice Presidente della Corte costituzionale)
2. Ugo De Siervo (Presidente della Corte costituzionale)
3. Gaetano Silvestri (Presidente della Corte costituzionale)
4. Gustavo Zagrebelsky (Presidente della Corte costituzionale)
5. Maria Agostina Cabiddu (Prof. di Ist. di Diritto pubblico – Politecnico di Milano)
6. Vittorio Angiolini (Prof. di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano)
7. Roberto Zaccaria (Prof. di Diritto costituzionale Università di Firenze)
8. Federico Sorrentino (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)
9. Sergio Bartole (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Trieste)
10. Mario Dogliani (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)
11. Franco Bassanini (Prof. di diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)
12. Roberta Calvano (Prof. Diritto costituzionale Unitelma Sapienza)
13. Antonio D’Atena (Prof. di diritto costituzionale – Univ. di Roma “Tor vergata”)
14. Mauro Volpi (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Perugia)
15. Roberto Romboli (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)
16. Paolo Caretti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Firenze)
17. Antonio Ruggeri (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)
18. Paolo Ridola (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)
19. Camilla Buzzacchi (Prof. Istituzioni Diritto pubblico – Università Milano Bicocca)
20. Gian Candido de Martin (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – LUISS Guido Carli)
21. Maurizio Pedrazza Gorlero (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Verona)
22. Maria Cristina Grisolia (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Firenze)
23. Massimo Villone (Prof. di Diritto costituzionale – Università Federico II)
24. Francesco Pallante (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)
25. Fulco Lanchester (Prof. di Diritto costituzionale e comparato – La Sapienza)
26. Alfonso di Giovine (Prof. di Diritto costituzionale it. e comp. – Università di Torino)
27. Stefano Grassi (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Firenze)
28. Enrico Grosso (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)
29. Enzo Balboni (Prof. Istituzioni diritto pubblico Università cattolica di Milano)
30. Gianmario Demuro (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Cagliari)
31. Emanuele Rossi (Prof. di Diritto costituzionale – Università Sant’Anna di Pisa)
32. Omar Chessa (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Sassari)
33. Barbara Pezzini Prof. di Diritto costituzionale – Università di Bergamo)
34. Agatino Cariola (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Catania)
35. Giuditta Brunelli (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Ferrara)
36. Saulle Panizza (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)
37. Matteo Cosulich (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Trento)
38. Andrea Pugiotto (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Ferrara)
39. Giovanna De Minico (Prof. di Diritto costituzionale – Università Federico II)
40. Gaetano Azzariti (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)
41. Cesare Pinelli (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)
42. Saverio Regasto (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Brescia)
43. Gianni Serges (Prof. di Diritto costituzionale – Università Roma3)
44. Roberto Bin (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Ferrara)
45. Monica Bonini (Prof. di Diritto costituzionale – Università Milano Bicocca)
46. Massimo Carli (Prof. di istituzioni di diritto pubblico – Università di Firenze)
47. Claudio de Fiores (Prof. di Diritto costituzionale – Università della Campania)
48. Pietro Ciarlo (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Cagliari)
49. Ilenia Massa Pinto (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)
50. Paolo Giangaspero (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Trieste)
51. Alessandra Algostino (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)
52. Chiara Tripodina (Prof. di Diritto costituzionale – Università Piemonte Orientale)
53. Paolo Carnevale (Prof. di Diritto costituzionale – Università Roma3)
54. Nicola Grasso (Prof. di Diritto costituzionale – Università del Salento)
55. Marina Calamo Specchia (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Bari)
56. Augusto Cerri (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)
57. Andrea Cardone (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Firenze)
58. Anna Mastromarino (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Torino)
59. Donatella Loprieno (Prof. di Ist. di Diritto pubblico – Università della Calabria)
60. Francesco Bilancia (Prof. di Ist. di Diritto pubblico – Università “La Sapienza”)
61. Giovanni Di Cosimo (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Macerata)
62. Margherita Raveraira (Prof. di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Perugia)
63. Laura Ronchetti (Prof. di Diritto costituzionale – Università del Molise)
64. Angelo Schillaci (Prof. di diritto pubblico comparato -– Università “La Sapienza”)
65. Fabio Longo (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Torino)
66. Anna Alberti (Professore di Ist. di Diritto Pubblico – Università degli studi di Sassari)
67. Angela Cossiri (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Macerata)
68. Roberto Pinardi (Prof. di Ist. di diritto pubblico – Università di Modena e Reggio Emilia)
69. Antonio Riviezzo (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Siena)
70. Paola Marsocci (Prof. di diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)
71. Giovanni Moschella (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Messina)
72. Antonio Cantaro (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Urbino)
73. Giovanni Bianco (Prof. di diritto costituzionale – Università di Sassari)
74. Alessandro Torre (Prof. di Diritto Costituzionale – Università degli Studi di Bari)
75. Tania Groppi (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Siena)
76. Giulio Enea Vigevani (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Milano Bicocca)
77. Giuditta Matucci (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Pavia)
78. Ugo Adamo (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università della Calabria)
79. Quirino Camerlengo (prof. di Diritto costituzionale – Università di Milano Bicocca)
80. Marco Benvenuti (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università “La Sapienza”)
81. Maria Romana Allegri (Prof. di Ist. di diritto pubblico – Università “La Sapienza”)
82. Carla Negri (Prof. di diritto costituzionale – Università di Palermo)
83. Roberto Toniatti (Prof. di diritto costituzionale – Università di Trento)
84. Raffaele Manfrellotti (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università Federico II)
85. Gianluca Famiglietti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)
86. Valeria Piergigli (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Siena)
87. Antonio Gusmai (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Bari)
88. Mario Perini (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Siena)
89. Simone Scagliarini (Prof. di Ist. di diritto pubblico – Università di. Modena e Reggio Emilia)
90. Laura Lorello (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Palermo)
91. Luciana De Grazia (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Palermo)
92. Marco Galdi (Professore di Diritto Pubblico – Università di Salerno)
93. Caterina Severino (Professore di Diritto Pubblico comparato – Università di Aix-en-Provence)
94. Alessandra Valastro (Prof. di istituzioni di diritto pubblico – Università di Perugia)
95. Valeria Marcenò (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)
96. Cristina Bertolino (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Torino)
97. Anna Maria Lecis Cocco Ortu (prof. di Diritto pubblico – Sciences Po Bordeaux)
98. Andrea Guazzarotti (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Ferrara)
99. Gavina Lavagna (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università “La Sapienza”)
100. Claudio Panzera (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Reggio Calabria)
101. Lorenzo Spadacini (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Brescia)
102. Fabrizia Covino (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università “La Sapienza”)
103. Elisabetta Palici di Suni (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Torino)
104. Giovanni D’Alessandro (Prof. di Diritto pubblico – Università “Niccolò Cusano”)
105. Giuseppe Verde (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Palermo)
106. Paolo Bianchi (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Camerino)
107. Roberto Scarciglia (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Trieste)
108. Andrea Pierini (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Perugia)
109. Ines Ciolli (Prof. di diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)
110. Paolo Zuddas (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università dell’Insubria)
111. Carlo Bottari (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Bologna)
112. Fabrizio Politi (Prof. di Diritto costituzionale – Università dell’Aquila)
113. Massimo Siclari (Prof. di Diritto costituzionale – Università Roma3)
114. Paolo Veronesi (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Ferrara)
115. Michela Manetti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Siena)
116. Eva Lehner (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Siena)
117. Stefania Parisi (Prof. di Diritto costituzionale – Università Federico II)
118. Davide Servetti (Prof. di Diritto costituzionale – Università Piemonte orientale)
119. Elisa Tira (Prof. Istituzioni di diritto pubblico – Università telematica eCampus)
120. Federico Losurdo (Prof. Istituzioni di diritto pubblico – Università di Urbino)
121. Angela Musumeci (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Teramo)
122. Gianluca Bellomo (Prof. di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Pescara)
123. Cosimo Pietro Guarini (Prof. di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Bari)
124. Elisabetta Frontoni (Prof. di Diritto costituzionale – Università degli Studi Roma Tre)
125. Antonio D’Andrea (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Brescia)
126. Andrea Deffenu (Prof. di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Cagliari)
127. Antonio Saitta (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)
128. Francesco Marone (Prof. di Diritto costituzionale – Università Suor Orsola Benincasa)
129. Luigi D’Andrea (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)
130. Francesca Biondi (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Milano)
131. Pietro Milazzo (Prof. di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Pisa)
132. Roberto Cherchi (Prof. di Diritto costituzionale – -Università di Cagliari)
133. Antonio Iannuzzi (Prof. di Ist. di Diritto Pubblico- Università degli Studi Roma Tre)
134. Riccardo Guastini (Prof. Filosofia del diritto – Università di Genova)
135. Luigi Condorelli (Prof. di Diritto internazionale – Università di Firenze)
136. Enzo Varano (Prof Diritto Comparato, Università di Firenze)
137. Auretta Benedetti (Prof. di Diritto amministrativo – Università Milano Bicocca)
138. Francesca Angelini (Prof. di Diritto pubblico – Università “La Sapienza”)
139. Stefania Baroncelli (Prof. di Diritto pubblico – Università di Bolzano)
140. Armando Spataro (magistrato)
141. Barbara Marchetti (Prof. di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Trento)
142. Michelangela Scalabrino (Prof. di Diritto internazionale – Università cattolica del S. Cuore)
143. Lorenzo Chieffi (Prof. di Diritto costituzionale – Università della Campania Luigi Vanvitelli)
144. Raffaella Niro (Prof. Istituzioni di diritto pubblico – Università di Macerata)
145. Alessia-Ottavia Cozzi (Prof. Istituzioni di diritto pubblico – Università degli studi di Udine
146. Alessandra Di Martino (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università “La Sapienza”)
147. Marco Cuniberti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Milano)
148. Andrea Lollo (Prof. Diritto costituzionale – Università di Catanzaro)
149. Ferdinando Pinto (Prof. di Diritto amministrativo – Università Federico II)
150. Giuseppa Sorrenti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)
151. Paolo Scarlatti (Prof. di Diritto costituzionale – Università Roma Tre)
152. Andrea Gratteri (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pavia)
153. Stefano Agosta (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)
154. Giovanni Guiglia (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Verona)
155. Giacomo D’Amico (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)
156. Claudio Rossano (Prof. di Diritto pubblico – Università “La Sapienza”)
157. Veronica Federico (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Firenze)
158. Giusto Puccini (Prof. di istituzioni di Diritto pubblico – Università di Firenze)
159. Benedetta Liberali (Prof. di Diritto costituzionale – Università Statale di Milano)
160. Giancarlo Antonio Ferro (Prof. di diritto costituzionale – Università di Catania)
161. Michele Della Morte (Prof. di diritto costituzionale – Università del Molise)
162. Elena Malfatti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)
163. Adriana Apostoli (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Brescia)
164. Antonio Ignazio Arena (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)
165. Maurizio Malo (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Padova)
166. Arianna Carminati (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Brescia)
167. Nadia Maccabiani (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Brescia)
168. Emma Imparato (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università l’Orientale di Napoli)
169. Nicola Pignatelli (Prof. di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Bari)
170. Anna Marzanati (Prof. di Diritto Pubblico – Università di Milano – Bicocca)
171. Antonio Mastropaolo (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università della Valle d’Aosta)
172. Paola Torretta (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Parma) 173. Carlo Casonato (Prof. di diritto costituzionale comparato – Università di Trento)
174. Daniele Chinni (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi Roma Tre)
175. Federico Girelli (Prof. di Diritto Costituzionale – Università Niccolò Cusano)
176. Luigi Ventura (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Catanzaro)
177. Rossana Caridà (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Catanzaro)
178. Elena Bindi (Prof. di Istituzioni di diritto comparato – Università di Siena)
179. Carlo Amirante (Prof. di Diritto costituzionale – Università Federico II)
180. Guido Rivosecchi (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Padova)
181. Andrea Pertici (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)
182. Francesco Dal Canto (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)
183. Enrico Cuccodoro (Prof. di Diritto costituzionale – Università del Salento)
184. Astrid Zei (Prof. di diritto costituzionale italiano e comparato – Università “La Sapienza”)
185. Umberto Allegretti (Prof. di istituzioni di diritto pubblico – Università di Firenze)
186. Mario Ganino (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università degli Studi di Milano)
Sottoscrivono l’appello:
L’associazione “Passione Civile con Valerio Onida” (Coord. Scientifico prof. Antonio D’Andrea)
Associazione studentesca Politeia (di Palermo – Laura Ronchetti)
Il testo integrale dell’intervento di Liliana Segre (seduta del 14 maggio scorso)
Signor Presidente, Care Colleghe, Cari Colleghi,
continuo a ritenere che riformare la Costituzione non sia una vera necessità del nostro Paese. E le drastiche bocciature che gli elettori espressero nei referendum costituzionali del 2006 e del 2016 lasciano supporre che il mio convincimento non sia poi così singolare.
Continuo anche a ritenere che occorrerebbe impegnarsi per attuare la Costituzione esistente. E innanzitutto per rispettarla.
Confesso, ad esempio, che mi stupisce che gli eletti dal popolo – di ogni colore – non reagiscano al sistematico e inveterato abuso della potestà legislativa da parte dei Governi, in casi che non hanno nulla di straordinariamente necessario e urgente.
Ed a maggior ragione mi colpisce il fatto che oggi, di fronte alla palese mortificazione del potere legislativo, si proponga invece di riformare la Carta per rafforzare il già debordante potere esecutivo.
In ogni caso, se proprio si vuole riformare, occorre farlo con estrema attenzione. Il legislatore che si fa costituente è chiamato a cimentarsi in un’impresa ardua: elevarsi, librarsi al di sopra di tutto ciò che – per usare le parole del Leopardi – “dall’ultimo orizzonte il guardo esclude”. Sollevarsi dunque idealmente tanto in alto da perdere di vista l’equilibrio politico dell’oggi, le convenienze, le discipline di partito, tutto ciò che sta nella realtà contingente, per tentare di scrutare quell’ “Infinito” nel quale devono collocarsi le Costituzioni. Solo da quest’altezza si potrà vedere come meglio garantire una convivenza libera e sicura ai cittadini di domani, anche in scenari ignoti e imprevedibili.
Dunque occorrono, non prove di forza o sperimentazioni temerarie, ma generosità, lungimiranza, grande cultura costituzionale e rispetto scrupoloso del principio di precauzione.
Non dubito delle buone intenzioni dell’amica Elisabetta Casellati, alla quale posso solo esprimere gratitudine per la vicinanza che mi ha sempre dimostrato. Poiché però, a mio giudizio, il disegno di riforma costituzionale proposto dal governo presenta vari aspetti allarmanti, non posso e non voglio tacere.
Il tentativo di forzare un sistema di democrazia parlamentare introducendo l’elezione diretta del capo del governo, che è tipica dei sistemi presidenziali, comporta, a mio avviso, due rischi opposti.
Il primo è quello di produrre una stabilità fittizia, nella quale un presidente del consiglio cementato dall’elezione diretta deve convivere con un parlamento riottoso, in un clima di conflittualità istituzionale senza uscita. Il secondo è il rischio di produrre un’abnorme lesione della rappresentatività del parlamento, ove si pretenda di creare a qualunque costo una maggioranza al servizio del Presidente eletto, attraverso artifici maggioritari tali da stravolgere al di là di ogni ragionevolezza le libere scelte del corpo elettorale.
La proposta governativa è tale da non scongiurare il primo rischio (penso a coalizioni eterogenee messe insieme pur di prevalere) e da esporci con altissima probabilità al secondo. Infatti, l’inedito inserimento in Costituzione della prescrizione di una legge elettorale che deve tassativamente garantire, sempre, mediante un premio, una maggioranza dei seggi a sostegno del capo del governo, fa sì che nessuna legge ordinaria potrà mai prevedere una soglia minima al di sotto della quale il premio non venga assegnato.
Paradossalmente, con una simile previsione la legge Acerbo del 1923 sarebbe risultata incostituzionale perché troppo democratica, visto che l’attribuzione del premio non scattava qualora nessuno avesse raggiunto la soglia del 25%.
Trattando questa materia è inevitabile ricordare l’avvocato Felice Besostri, scomparso all’inizio di quest’anno, che fece della difesa del diritto degli elettori di poter votare secondo Costituzione la battaglia della vita. Per ben due volte la Corte Costituzionale gli ha dato ragione, cassando prima il Porcellum e poi l’Italicum perché lesivi del principio dell’uguaglianza del voto, scolpito nell’art. 48 della Costituzione. E dunque, mi chiedo, come è possibile perseverare nell’errore, creando per la terza volta una legge elettorale destinata a produrre quella stessa “illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare”?
Ulteriore motivo di allarme è provocato dal drastico declassamento che la riforma produce a danno del Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato infatti non solo viene privato di alcune fondamentali prerogative, ma sarebbe fatalmente costretto a guardare dal basso in alto un Presidente del Consiglio forte di una diretta investitura popolare.
E la preoccupazione aumenta per il fatto che anche la carica di Presidente della Repubblica può rientrare nel bottino che il partito o la coalizione che vince le elezioni politiche ottiene, in un colpo solo, grazie al premio di maggioranza.
Anzi, è addirittura verosimile che, in caso di scadenza del settennato posteriore alla competizione elettorale, le coalizioni possano essere indotte a presentare un ticket, con il n° 1 candidato a fare il capo del governo e il n° 2 candidato a insediarsi al Quirinale, avendo la certezza matematica che – sia pure dopo il sesto scrutinio (stando all’emendamento del Sen. Borghi) – la maggioranza avrà i numeri per conquistare successivamente anche il Colle più alto.
Ciò significa che il partito o la coalizione vincente – che come si è visto potrebbe essere espressione di una porzione anche assai ridotta dell’elettorato (nel caso in cui competessero tre o quattro coalizioni, come è già avvenuto in un recente passato grado di conquistare in un unico appuntamento elettorale il Presidente del Consiglio e il governo, la maggioranza assoluta dei senatori e dei deputati, il Presidente della Repubblica e, di conseguenza, anche il controllo della Corte Costituzionale e degli altri organismi di garanzia. Il tutto sotto il dominio assoluto di un capo del governo dotato di fatto di un potere di vita e di morte sul Parlamento.
Nessun sistema presidenziale o semi-presidenziale consentirebbe una siffatta concentrazione del potere; anzi, l’autonomia del Parlamento in quei modelli è tutelata al massimo grado. Non è dunque possibile ravvisare nella deviazione dal programma elettorale della coalizione di governo – che proponeva il presidenzialismo – un gesto di buona volontà verso una più ampia condivisione. Al contrario, siamo di fronte ad uno stravolgimento ancora più profondo e che ci espone a pericoli ancora maggiori.
Aggiungo che il motivo ispiratore di questa scelta avventurosa non è facilmente comprensibile, perché sia l’obiettivo di aumentare la stabilità dei governi sia quello di far eleggere direttamente l’esecutivo si potevano perseguire adottando strumenti e modelli ampiamente sperimentati nelle democrazie occidentali, che non ci esporrebbero a regressioni e squilibri paragonabili a quelli connessi al cosiddetto “premierato”.
Non tutto può essere sacrificato in nome dello slogan “scegliete voi il capo del governo!” Anche le tribù della preistoria avevano un capo, ma solo le democrazie costituzionali hanno separazione dei poteri, controlli e bilanciamenti, cioè gli argini per evitare di ricadere in quelle autocrazie contro le quali tutte le Costituzioni sono nate.